(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 19 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera e) del secondo comma dell'art. 46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e' sostituita dalla seguente: " e) alla presentazione al comune, da parte dell'occupante, di apposita domanda entro il termine del 31 marzo 1988. La domanda va presentata anche allo I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) ove trattasi di alloggio occupato di proprieta' e/o in gestione dell'I.A.C.P. medesimo". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 30 novembre 1987 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 27 novembre 1987.