(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35
                        del 19 dicembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.  La  lettera  e)  del  secondo  comma  dell'art. 46 della legge
regionale 26 giugno 1987, n. 33 e' sostituita dalla seguente:
 
    "  e)  alla  presentazione al comune, da parte dell'occupante, di
apposita domanda entro il termine del 31 marzo 1988.  La  domanda  va
presentata  anche  allo  I.A.C.P.  (Istituto  autonomo  per  le  case
popolari) ove trattasi di alloggio  occupato  di  proprieta'  e/o  in
gestione dell'I.A.C.P. medesimo".
 
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 30 novembre 1987
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del  commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 27
novembre 1987.